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La Valutazione degli Alunni

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Bisogna tenere presente che per garantire il diritto allo studio, all’educazione e all’integrazione degli alunni diversamente abili sono previste particolari procedure e tutele, regolate dalla normativa, che interessano tutto il percorso scolastico e che entrano anche nel campo specifico della valutazione. E’ bene chiarire che gli alunni disabili sono solo quelli che hanno una certificazione ottenuta secondo le modalità descritte dal DPCM del 23/2/2006 n.185 (non è più sufficiente la sola attestazione di handicap redatta dal neuropsichiatria).Rimangono, quindi esclusi da tali interventi tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento che non sono in possesso di tale certificazione e che rientrano nei percorsi scolastici regolari. Restano esclusi anche quelli con certificazione di cui DPCM del 23/2/2006 n.185 per i quali i genitori hanno scelto di non avvalersi delle opportunità offerte dalla normativa per l’integrazione scolastica. A proposito della valutazione degli alunni diversamente abili, il 1° comma dell’art. 9 del DPR del 22/06/09 recita “La valutazione degli alunni disabili …è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI previsto dall’art.314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli”. La valutazione educativo-didattica degli alunni, di esclusiva competenza del personale docente, avviene sulla base del P.E.I. che non è l’oggetto bensì lo strumento di progettazione degli interventi. Tutti i Docenti della classe,non solo l’insegnante di sostegno, concorrono al successo del percorso scolastico dell’alunno diversamente abile,quindi,tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo.

Il P.E.I. può essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi con obiettivi didattici e formativi differenziati. Nell’uno e nell’altro caso la valutazione rappresenta una fase ineludibile proprio per il carattere formativo ed educativo che essa acquisisce nei confronti dell’allievo. Di norma, per gli alunni con minoranze fisiche e/o sensoriali non si procede a valutazione differenziata, ma si definisce elusivamente l’uso di particolari strumenti didattici che consentano l’apprendimento e la verifica.

DIFFERENZA TRA OBIETTIVI MINIMI E OBIETTIVI DIFFERENZIATI

Chiarimenti sulla Programmazione Semplificata (Obiettivi Minimi) e Differenziata (Obiettivi Differenziati, non riconducibili ai programmi ministeriali).

Ci sono due percorsi da seguire: nel primo gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti,ma sempre riconducibili a quelli ministeriali e pertanto della classe o, nel secondo gli obiettivi didattici sono differenziati dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo. Riepilogando: i percorsi sono 2: o programmazione riconducibile ai programmi ministeriali, o programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali.

Nello specifico:

Primo percorso

(Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001)).

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

  1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
  2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

a) Per il triennio, stante le caratteristiche della prima prova:

- Per la tipologia A (analisi del testo): evidenziare nel testo le parti da cui poter ricavare le richieste della traccia e semplificare o ridurre le risposte sia come contenuto che nel numero delle domande.

- Per la tipologia B (saggio breve o articolo di giornale): fornire o un solo documento o un numero ridotto di argomenti tra quelli proposti all’intera classe. Evidenziare le parti a cui attingere per lo sviluppo del saggio breve e/o dell’articolo di giornale.

- Per la tipologia C (tema di argomento storico) si pone la traccia richiedendo, nelle linee generali, l’esplicazione del proprio sapere sull’argomento proposto.

- Per la tipologia D (tema di argomento generale) semplificare il testo fissandone i concetti da sviluppare.

b) Per tutte le altre classi (biennio-triennio) nelle prove strutturate o semi strutturate, le domande saranno conformi al resto della classe, ma semplificate nella forma e ridotte nelle risposte e nel numero. Sarebbe opportuno che i docenti formulassero una griglia di valutazione ad hoc.

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di maturità.

Le prove equipollenti possono consistere in:

  1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche (vedi DSA).
  2. MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
  3. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94).

Durante lo svolgimento delle prove d’esame nella classe quinta la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno. Gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).

Agli allievi diversamente abili per quanto concerne gli Esami di Stato possono essere formulati CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa).

(Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).

Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di stato e acquisiscono il titolo di Studio.

Secondo percorso

Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali.

E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe.

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

Possono partecipare agli esami di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

In relazione a quanto evidenziato poiché al centro dell’attività scolastica rimane sempre e comunque l’alunno e il suo progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi. E’ altresì possibile prevedere gli obiettivi minimi fino alla qualifica e proseguire nell’ultimo biennio con la programmazione differenziata.

Ciò si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che l’alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore socializzazione.

E’ altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l’alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell’O.M. 90 del 21/5/2001).

Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Accesso al Sistema Scolastico
  • L.517/77 Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico.
  • Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 (Diritto di frequenza degli alunni disabili nella scuola superiore).
  • Frequenza Scolastica
  • L. 104/92 Legge-quadro per l’assistenza e i diritti delle persone handicappate
  • D.P.R. 24/2/94 Atto di indirizzo relativo ai compiti delle ASL…
  • Accordi di Programma 30/11/96
  • C.M. 250/85
  • D.M. 26/8/81
  • Parere del Consiglio di Stato n. 348/91
  • D.L.vo n. 297/94
  • D.M. 25/5/95 n. 170
  • Uscita dal Sistema Scolastico
  • L.104/92
  • L.68/99 (Collocamento al lavoro)
  • L.328/2000 (art.14: tutti gli Operatori competenti ULSS, Scuola, Enti Locali, sono coinvolti nella definizione del progetto di vita dell’alunno certificato).
  • Valutazione
  • D.L.vo 297/1994, art.314 comma 4 ,art. 318
  • O.M. n. 90/2001
  • DPCM 23/02/2006 n.185
  • D.P.R.22/06/09 art.9,art.10

La valutazione deve essere riferita ai progressi personali dell’alunno secondo le sue peculiarità e potenzialità.